29 Novembre 2016

Invio F24

Attraverso la form sottostante è possibile procedere all’invio degli F24 di cui sui si vuole demandare a noi l’invio attraverso il canale ENTRATEL con addebito sul conto del condominio.

Il costo è di soli € 3.00 + IVA / Modello.

La procedura è applicabile anche per i procedimenti di ravvedimento.

 

1024px-Symbol_OK.svg

A seguire si riporta parte del testo della normativa vigente.

L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

In particolare, è previsto che:
“A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.”.

Seguire le corrette procedure permette di evitare le sanzioni.

Le sanzioni applicabili con ravvedimento

L’omessa presentazione della delega F24 a zero, pur prevedendo delle sanzioni specifiche, può essere ravveduta tramite il ricorso al ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.13 lettera b) che consente al singolo contribuente di sanare l’irregolarità commessa, sempreché non sia già stata contestata o non siano iniziati ispezioni, accessi, verifiche o altre attività di accertamento, a fronte del versamento di una sanzione ridotta.

In particolare, le sanzioni per l’omessa presentazione del modello F24 a zero possono essere così ravvedute:

  • se il modello F24 a zero viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi lasanzione è pari ad €. 50 e quindi può essere definita mediante il versamento della sanzione di €. 6,00 (ossia 1/8 di €. 50 con ravvedimento operoso);
  • se il modello F24 a zero viene presentato oltre tale termine lasanzione applicabile è di €. 150, quindi, definibile con un versamento della sanzione di €. 18 (ossia 1/8 di €. 154, con ravvedimento operoso).
    La compilazione dell’F24 con le sanzioni

Le sanzioni devono essere inserite nel modello F24, nella sezione Erario, riportando il codice tributo “8911” inserendo l’indicazione dell’anno nel quale è stata commessa la violazione.

In tale ipotesi, sempre che vi sia credito disponibile, il modello F24 comprensivo della relativa sanzione potrà essere presentato a saldo zero.

A seguire si riporta un breve video esplicativo:

E’ possibile scaricare direttamente la circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 27 del 19/09/2014 cui si è fatto riferimento cliccando qui.

E’ inoltre scaricabile, la dichiarazione di responsabilità che ciascun Cliente, che voglia avvalersi del nostro servizio dedicato, deve sottoscrivere contestualmente all’assegnazione del suddetto incarico, ovvero la presentazione, da parte nostra, dei modelli F24 a zero.

Interessante? Condividilo!